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Il tema spinoso della possibile riqualificazione delle polizze vita è stato l’argomento dell’ultimo appuntamento con il “Wealth&Coffee”, organizzato dallo studio Loconte & Partners in collaborazione con Lombard International Assurance

  • La polizza vita ha diversi vantaggi dal punto di vista fiscale e civilistico. E’ dunque un ottimo strumento di pianificazione patrimoniale

  • Uno dei tanti vantaggi fiscali è senza dubbio l’esenzione dell’imposta di successione

La polizza assicurativa rappresenta un efficace strumento di pianificazione patrimoniale, grazie ai numerosi vantaggi connessi, di natura civilistica e fiscale: tra questi, ad esempio, va ricordato che, nell’ipotesi di successione, essa non rientra nell’asse ereditario del de cuius ed è, pertanto, esente dall’imposta di successione. Inoltre, la polizza assicurativa è impignorabile ed insequestrabile, e non soggetta ad azione revocatoria in caso di fallimento. Questo quanto emerso durante il Wealth&Coffee di ottobre, incontri mattutini dove: giuristi, economisti, imprenditori e private banking si confrontano sui temi del wealth management.

Con la nota ordinanza della Corte di Cassazione n.10333 del 3 aprile 2018, tuttavia, si è creata una (ingiustificata) bufera che ha sicuramente turbato gli operatori del mercato e che ha travolto le polizze unit linked e index linked (ramo III). Infatti, è stata sostenuta la possibilità di mettere in discussione la natura previdenziale dei prodotti citati, con la conseguente possibile riqualificazione degli stessi in meri contratti di investimento finanziario.

Diversi gli aspetti esaminati e i requisiti indispensabili per scongiurare l’ipotesi di tale riqualificazione. Tra questi, ad esempio, il trasferimento del “rischio morte” dall’assicurato all’assicuratore, necessario per garantire la natura previdenziale del prodotto, ovvero l’autonomia di gestione degli investimenti finanziari della compagnia assicuratrice rispetto al contraente, la quale, se non garantita, potrebbe ricondurre il rapporto assicurativo ad una fattispecie di interposta persona.

Per ciò che concerne, invece, gli aspetti squisitamente civilistici, è stato approfondito, durante il Wealth&Coffee, il tema dell’assoggettabilità delle polizze vita a sequestro conservativo (che di norma è escluso) nell’ipotesi in cui ad esse non venissero riconosciute natura e finalità previdenziali.

Particolare cautela, infine, si raccomanda al professionista che, nell’ambito di una consulenza personalizzata di pianificazione patrimoniale, suggerisce al cliente la stipula della polizza o di un altro strumento segregativo, onde prevenire il rischio di dover rispondere, in concorso con lo stesso cliente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, previsto dall’art. all’art. 11 d.lgs. 74/2000.